Caratteristiche del programmaLe caratteristiche del contributo regionaleL'importo del contributo regionale per alloggio è di 25.000,00 euro, elevato a 30.0000,00 per i soggetti residenti nei Comuni della Regione interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che acquistano, anche con patto di futura vendita, un alloggio nell'ambito dello stesso Comune di residenza o in un comune ad esso contermine ricompreso nell'elenco dei Comuni terremotati (elenco art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con L. 122/2012, integrato dall'art. 67 septies del D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134/2012). Alloggi - Canoni - Prezzi di cessioneGli alloggi sono messi a disposizione da operatori economici privati. Gli alloggi devono essere destinati alla proprietà o alla locazione o assegnazione in godimento per un massimo di 4 anni, con proprietà differita. Entro i 4 anni di durata della locazione il nucleo deve acquisire la proprietà dell'alloggio. Il prezzo di vendita dell'alloggio non può essere superiore a quello indicato al momento della collocazione della offerta. Il canone da applicare nel periodo di locazione o assegnazione in godimento dell'alloggio che precede il trasferimento della proprietà allo stesso all'inquilino, deve essere determinato ai sensi del comma 3 articolo 2 della legge 431/1998 e non può essere superiore a quello indicato al momento della collocazione dell'offerta. Soggetti destinatariPossono partecipare al bando i nuclei costituiti da: a) giovani coppie; b) nuclei monoparentali; c) nuclei numerosi; d) nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell'alloggio per ragioni diverse dalla morosità; e) nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i quali sia stata dichiarata la decadenza per superamento dei limiti di reddito; f) persone singole. Per giovani coppie, i nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi more uxorio nel medesimo stato di famiglia anagrafico o da persone intenzionate a convivere more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti la coppia non abbia compiuto 40 anni (i nubendi devono contrarre matrimonio entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento con proprietà differita, oppure entro 12 mesi dall’atto notarile di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal periodo di locazione. La residenza nell’alloggio deve essere trasferita entro il termine previsto al punto 4.4. Entro lo stesso termine previsto al punto 4.4. devono costituire nucleo, con residenza nell’alloggio, anche le coppie intenzionate a convivere more uxorio); Per nuclei monoparentali, quelli costituiti da un solo genitore (vedovo/a, separato/a, divorziato/a, celibe, nubile) che non abbia superato i 45 anni di età con uno o più figli coresidenti e fiscalmente a carico; si considerano separati/e coloro che sono in possesso di sentenza o provvedimento di omologa della separazione emessi in data anteriore alla data di sottoscrizione del precontratto; Per nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell’alloggio per ragioni diverse dalla morosità, quelli in possesso del provvedimento di sfratto esecutivo; Per nuclei numerosi, quelli nei quali almeno uno dei due genitori non abbia superato i 45 anni di età e nei quali siano presenti almeno tre figli coresidenti e fiscalmente a carico, dei quali almeno uno minore di anni 18; Per singoli, i nuclei costituiti anagraficamente da un solo componente che non abbia compiuto 40 anni di età (vedovo/a, separato/a, divorziato/a, celibe, nubile); oppure quelli che sono anagraficamente inseriti in altro nucleo familiare, purchè si distacchino costituendo un nucleo familiare a se stante entro il termine previsto al punto 4.4. per il trasferimento della residenza nell’alloggio acquistato. I nuclei devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi alla data di sottoscrizione del pre-contratto: 1) cittadinanza italiana o di un altro stato dell’Unione Europea o di altri stati non appartenenti all’Unione Europea rispettando la normativa sull’immigrazione (il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni); 2), almeno uno dei componenti: a) la residenza anagrafica o svolgere un’attività lavorativa in un Comune dell’Emilia-Romagna; questo requisito non è richiesto per gli iscritti all’Aire in uno dei comuni dell’Emilia-Romagna che intendano rimpatriare; b) la residenza anagrafica nel Comune – per i nuclei residenti in un Comune della Regione interessato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che acquistano un alloggio nell’ambito dello stesso Comune di residenza o in un comune ad esso contermine ricompreso nell’elenco dei Comuni elencati nell’allegato 2 parte integrante; 3) valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo, calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013, non superiore a 40.965,00 euro; 4) non possedere nel territorio regionale la titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio ritenuto adeguato alle necessità del nucleo famigliare sulla base della normativa regionale relativa all’edilizia agevolata; Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il soggetto interessato, o un componente del suo nucleo familiare, si trovi in una soltanto delle seguenti situazioni: - sia comproprietario di non più di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo familiare e da tali terzi occupato (l'occupazione deve risultare dal certificato di residenza); - sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio non disponibile per l’utilizzo in quanto specifici diritti reali su di esso sono attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un atto in data anteriore alla data di pubblicazione del bando sul BURT. Si prescinde da tale data nel caso di diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite o del coniuge legalmente separato; - sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti fatiscente da certificato di non abitabilità rilasciato dal Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare che siano affetti da handicap con problemi di deambulazione e abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%; - sia proprietario di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare. Per alloggio idoneo si intende quello di superficie utile almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due; 5) non avere ricevuto in precedenza un contributo pubblico per l’acquisto di un alloggio. Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere dichiarato da ogni componente il nucleo familiare nella domanda di contributo esclusivamente mediante la compilazione del modulo predisposto dalla Regione, redatto sotto forma di dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi. Tempi e modalità di presentazione della domanda Dopo la pubblicazione del bando le imprese e le cooperative dalle ore 9,00 del 2 luglio 2015 alle ore 16,00 del 16 luglio 2015 mettono a disposizione degli alloggi esclusivamente di loro proprietà. Il giorno 29 luglio 2015 alle ore 12,00 sul sito http://territorio.regione.emilia-romagna.it. sarà pubblicato l'elenco degli alloggi disponibili per i quali i nuclei familiari possono presentare domanda. I nuclei interessati per partecipare al bando devono:
http://territorio.regione.emilia-romagna.it, dalle ore 9 alle ore 17 del giorno 4 novembre 2015. La graduatoria sarà pubblicata sul sito http://territorio.regione.emilia-romagna.it il giorno 24 novembre 2015. Adempimenti richiesti al nucleo Il nucleo interessato deve stabilire la propria residenza anagrafica nell’alloggio entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento con proprietà differita, oppure entro 120 giorni dall’atto notarile di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal periodo di locazione. La residenza nell’alloggio, dopo il trasferimento sopra stabilito, deve essere mantenuta per cinque anni. Il contratto di locazione o l’atto di assegnazione in godimento con proprietà differita deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo che hanno sottoscritto la domanda di contributo. Il trasferimento della proprietà dell’alloggio nel caso di locazione/assegnazione in godimento con proprietà differita deve avvenire entro il termine massimo di 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento. Ognuno dei componenti il nucleo deve acquisire la titolarità della proprietà dell’alloggio per non meno del 10%. Il nucleo si impegna a non alienare e a non locare l’alloggio per cinque anni dalla data di acquisto o dall’atto pubblico di assegnazione in proprietà. Ai sensi della normativa vigente, qualora nei primi cinque anni insorgano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, così come definiti dalla normativa regionale, potrà essere richiesta all’ufficio regionale competente l'autorizzazione alla alienazione o alla locazione dell’alloggio. Decorso tale quinquennio gli alloggi possono essere alienati o locati. L’accertamento del mancato rispetto di questi impegni comporta il versamento da parte del nucleo in solido da parte dei suoi componenti, della somma erogata dalla Regione, maggiorata degli interessi legali, così come punto 7.2 del bando. Gli atti di compravendita dovranno riportare espressamente i predetti vincoli. Azioni sul documento |
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